In questa guida spieghiamo come funziona il ravvedimento operoso per la registrazione del contratto di comodato d’uso.
Il comodato d’uso è un contratto che consiste nella concessione del godimento di un bene da parte di un soggetto, chiamato comodante, a un altro soggetto, chiamato comodatario. La caratteristica principale di questo contratto è che non esiste una prestazione corrispettiva per la concessione del bene in godimento, che avviene, quindi, a titolo gratuito. Sono soggetti a comodato tutti i tipi di beni, dagli immobili ai mobili, passando per i mobili registrati. L’unico requisito richiesto è che il bene oggetto del comodato debba essere non consumabile o non deperibile, in quanto altrimenti non sarebbe possibile per il comodatario restituirlo alla scadenza alle stesse condizioni nelle quali gli era stato consegnato.
Il contratto di comodato può essere a termine o indeterminato. Nel primo caso il comodatario deve restituire il bene alla data indicata, mentre nel secondo è tenuto a farlo immediatamente alla richiesta del comodante. In ogni caso, il contratto di comodato non è soggetto ad obbligo di registrazione, tranne che esso non venga richiamato in un altro atto pubblico o che le parti non vogliano evitare disguidi, scegliendo per una registrazione ai fini probatori. La registrazione è anche richiesta nel caso in cui il proprietario voglia avvalersi delle agevolazioni IMU e TASI, ovvero del dimezzamento della base imponibile per i beni immobili concessi in comodato. Se si intende effettuare la registrazione, è necessario che questa avvenga entro 20 giorni dalla data di stipulazione del contratto.
Le parti sono tenuti a depositare presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate una delle tre copie del contratto, ciascuna parte tratterrà una copia, versando con il modello F23 anche l’imposta di registro di 200 euro e applicando una marca da bollo per ogni 4 facciate o 100 righe. Visto che le copie sono tre, risulta necessario moltiplicare questo costo per tre, per cui è evidente che, per quanto si tratti di un contratto non a titolo oneroso, le parti devono sostenere un costo in fase di eventuale registrazione.
Qualora questa fosse dovuta, come nei casi indicati in precedenza, le parti rischiano una sanzione in caso di inadempimento. Per minimizzare il danno, però, è possibile ricorrere al ravvedimento operoso, un istituto, che consente al contribuente di regolarizzare la propria posizione con il Fisco autodenunciandosi e provvedendo al pagamento dell’imposta dovuta, oltre alla sanzione e agli interessi legali. La ragione di questa norma consiste nell’incentivo offerto al contribuente non in regola di adempiere agli obblighi fiscali, senza incorrere, però, in una penalità eccessiva.
Vediamo cosa bisogna fare per avvalersi del ravvedimento operoso nel caso in cui non si sia effettuata la registrazione di un contratto di comodato entro il termine massimo previsto. Bisogna, come prima cosa, provvedere alla registrazione con i dovuti adempimenti burocratici e fiscali sopra segnalati e successivamente scaricare dal sito dell’Agenzia delle Entrate il modello F23 e utilizzare per il versamento delle sanzioni il codice tributo 671T e per gli interessi legali il codice tributo 731T. Risulta essere essenziale non commettere l’errore di utilizzare un solo codice per il versamento sia dell’imposta che delle sanzioni degli interessi. I codici tributo da utilizzare sono, infatti, tre per ogni versamento, cioè l’imposta, le sanzioni e gli interessi.
La sanzione è pari a
-20 euro, se la registrazione viene effettuata dopo il ventesimo giorno, ma entro il trentesimo dalla data di registrazione
-24 euro, se la registrazione avviene tra il trentunesimo e il novantesimo giorno
-30 euro, se avviene tra il novantunesimo giorno ed entro l’anno
-34,29 euro, se avviene tra 1 e 2 anni
-40 euro, se avviene oltre i due anni.
Bisogna allo stesso tempo calcolare anche gli interessi legali, che decorrono dal ventunesimo giorno successivo alla data di stipulazione del contratto e fino alla data di registrazione e devono essere applicati all’imposta di registro.
Per fare un esempio, se ho registrato il contratto di comodato di un immobile a distanza di 50 giorni dalla data di stipulazione, dovrò versare una sanzione pari a 24 euro, perché il ritardo è compreso tra 30 e 90 giorni.
Per quanto sopra spiegato, è consigliabile ricorrere al ravvedimento operoso il prima possibile, perché più tardi si paga, più si paga, ma anche e, soprattutto, perché se fosse il Fisco a rilevare l’inadempimento, le sanzioni applicate sarebbero di gran lunga più elevate.