In questa guida spieghiamo quali sono le caratteristiche del comodato precario.
Il comodato è un contratto che consiste nella concessione di un bene in godimento da parte di un soggetto, chiamato comodante, in favore di un altro soggetto, chiamato comodatario a titolo gratuito. Non esiste, quindi, un corrispettivo che il comodatario deve erogare al comodante per godere del bene, cosa che avviene invece nei contratti di locazione. Possono essere oggetto di un contratto di comodato d’uso gratuito i beni immobili, mobili e mobili registrati. L’unica caratteristica richiesta è che essi siano non consumabili, in quanto è fatto obbligo al comodatario di restituire la cosa alla scadenza del contratto o su richiesta del comodante e alle stesse condizioni alle quali gli era stata consegnata, fatta salva l’ordinaria usura del tempo. Se un bene fosse consumabile o deperibile, non sarebbe possibile per il comodatario restituire la cosa alle condizioni alle quali l’aveva ottenuta e il contratto di comodato non avrebbe senso.
Si parla di comodato precario per le caratteristiche peculiari di questo tipo di contratto. Sappiamo, infatti, che esso è stipulabile tra le parti apponendo una scadenza o a tempo indeterminato. Nel primo caso il bene deve essere restituito al termine pattuito, mentre nel secondo caso va riconsegnato immediatamente alla richiesta espressa del comodante, anche nel caso in cui il comodatario non avesse ancora finito di godere il bene per l’utilizzo di cui avrebbe bisogno. Se non è stata stabilita una durata, si parla quindi di comodato precario.
Attenzione, però, perché per giusti motivi, anche nel caso sia stata apposta una scadenza al contratto, il bene potrebbe dovere essere riconsegnato al comodante su sua richiesta. Per esempio, supponiamo che Tizio abbia concesso in godimento per tre anni un appartamento a Caio, ma che dopo 18 mesi richieda di lasciarlo libero avendo la necessità di ristrutturarlo. Caio non potrebbe opporsi e dovrebbe effettivamente rinunciare al bene e riconsegnarlo ancora prima della scadenza. Qualora, invece, tra Tizio e Caio non fosse stato convenuto un termine, basta che il primo lo richieda indietro in qualsiasi momento, per fare in modo che Caio lo debba restituire all’istante.
In altre parole, siamo in presenza di un contratto che assegna un potere sostanzialmente unilaterale di determinazione della durata. Esso è potestativamente nelle mani del comodante, nonostante si tratti di un accordo tra due parti con relativi diritti e obblighi. Questa specificità scaturisce dalla natura personale e fiduciaria del contratto, che si concretizza nell’assenza di un corrispettivo da corrispondere da parte del comodatario.
Il legislatore, per essere ancora più chiari, ha regolato la materia, concedendo ampi poteri alla figura del comodante, in considerazione che il suo sarebbe quasi un atto di liberalità, consentendo a un altro soggetto di usufruire di un bene senza chiedere nulla in cambio, se non al massimo un contributo per le spese o la sua ordinaria manutenzione. Per questo, la riconsegna può avvenire al cenno di minima volontà da parte del comodante, diversamente da un contratto di locazione, che prevede obblighi e limitazioni stringenti in capo al proprietario del bene.
Che il contratto di comodato sia una tipologia particolare di contratto lo conferma anche il fatto che, in assenza di accordo sul termine di restituzione del bene, a fissarlo può essere il giudice, tenuto conto dei tempi ordinari per la riconsegna, si pensi a un termine congruo per lasciare libero un bene immobile, e della finalità per la quale il contratto stesso sia stato stipulato. Per richiedere indietro il bene, il comodante non ha l’onere di dimostrare il titolo di proprietà, essendo sufficiente che ne avesse il possesso all’atto della concessione in comodato d’uso. Al contrario, è il comodatario che deve dimostrare un titolo diverso per il godimento del bene, ovvero che sta usufruendo del bene per un titolo differente da quello del comodato d’uso, come nel caso di una presunta locazione.